La firma digitale e' il risultato di una procedura informatica (validazione) che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticita' del documento informatico ed al destinatario di verificarne la provenienza e l’integrita'.

Cosa e' e come si usa:
Caratteristiche essenziali:
La Firma Digitale (piu' precisamente il certificato contenuto nella smart card) e' l'equivalente digitale di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e ne assume lo stesso valore probatorio. Attraverso apposito software viene associata stabilmente ad un documento informatico (ad esempio, un documento di Word, di OpenOffice, o ad un pdf, etc.) a cui vengono integrate informazioni che ne attestano con certezza:
- Integrita': la garanzia che il documento non sia stato manomesso dopo la sottoscrizione
- Autenticita': la garanzia dell'identita' di chi firma
- Non ripudio: il firmatario del documento non puo' disconoscerlo
- Validita' della firma: indica la data di scadenza del certificato di firma digitale
Certificato digitale di sottoscrizione:
L'elemento piu' importante del sistema Firma è rappresentato dal "Certificato digitale di sottoscrizione" che gli Enti Certificatori (Infocert, Postecom, etc.) rilasciano al titolare che ne abbia fatto richiesta, all'interno di una apposita tessera dotata di chip (simile ad una carta di credito) denominata "smart card".
Certificato digitale di autenticazione:
Ulteriore elemento di rilievo del sistema Firma, e' rappresentato dal "Cerfiticato digitale di autenticazione”, necessario per il riconoscimento dell'utente, titolare della smart card utilizzata, per l'accesso ad aree riservate, come ad esempio il "Punto di Accesso alla Giustizia" (P.d.A.). Anche questo certificato si trova nel chip della smart card Firma Digitale.
ALTRE COSE DA SAPERE: (fonte: www.cnipa.gov.it )
Il documento informatico e valore probatorio
Il Codice della Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n.82) definisce "documento informatico" "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Sancisce inoltre che "Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.” ed anche che "Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;” Possiamo quindi utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una dichiarazione o un contratto, brevemente tutto ciò che richiede una sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 2702 del codice civile. La firma digitale garantisce quindi, nei confronti dei documenti informatici, la presenza degli stessi requisiti che la firma autografa garantisce nei confronti dei documenti cartacei, fornendo in più garanzia di immodificabilità dell’oggetto della sottoscrizione.
Marcatura temporale!
La procedura di marcatura temporale serve ad attestare l’esistenza di un documento informatico rispetto ad una data certa. Tale procedura, che deve essere resa disponibile ai propri titolari di firma digitale da ogni certificatore, prevede la generazione di una marca temporale che fornisce un riferimento temporale opponibile ai terzi atto a dimostrare l’esistenza di un documento informatico in un dato momento.
Pagina aggiornata il 21-05-2010 da Gabriele Ruscitti